La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 maggio 2023, n. 13528, ha stabilito come nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quella relativa al portafoglio clienti, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come tali esigenze possono mutare durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
Variazione delle clausole da parte del preponente nel contratto di agenzia
di Redazione
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