Il valore dei buoni pasto non costituisce elemento della retribuzione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135, ha ritenuto che il valore dei c.d. buoni pasto, salva diversa disposizione normativa o contrattuale vincolante, non è elemento della retribuzione, concretandosi lo stesso in un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, sicché il datore può sempre e unilateralmente decidere di revocarne l’erogazione.

 

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