Uso permessi ex L. 104/1992 a fini privati: se il licenziamento è sproporzionato si applica la tutela indennitaria forte

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 marzo 2022, n. 6796, ha stabilito che, nel caso in cui il dipendente utilizzi, a scopi privati, permessi per l’assistenza di un familiare affetto da disabilità, il giudice deve dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro e condannare il datore alla corresponsione in favore del lavoratore dell’indennità risarcitoria forte qualora l’abuso del diritto per l’utilizzo a fini privati dei predetti permessi non sia tale da poter ritenere giustificata la misura disciplinare adottata e, quindi, per assenza di proporzionalità, il fatto non sia idoneo a fondare una giusta causa di recesso, dovendosi applicare la mera tutela risarcitoria laddove il fatto non risulti passibile di alcuna sanzione conservativa.

 

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