Tutela piena per l’infortunio in itinere in bicicletta

L’art.5, co.4 e 5, L. n.221/15, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 febbraio 2016, ha stabilito che i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta beneficiano della tutela piena anche qualora non si avvalgano di piste ciclabili.

Infatti, l’art.5, co.4 e 5, L. n.221/15, modifica gli artt.2 e 210, T.U. n.1124/65, introducendo un nuovo comma: “L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.

Pertanto non è più necessario che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento occorso in bicicletta, debba essere verificata la sussistenza di mezzi pubblici, la possibilità di effettuare il percorso a piedi e la presenza di pista ciclabile. Ovviamente, affinché l’infortunio sia indennizzabile, devono sussistere le condizioni generali per l’infortunio in itinere.

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