Trattamento fiscale dei contributi COVID erogati dalla Regione a liberi professionisti e co.co.co.

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 84 del 3 febbraio 2021, ha chiarito che, in applicazione dell’articolo 10-bis, Decreto Ristori, il bonus per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 erogato dalla Regione ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data della presentazione dell’istanza, non va assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori.

Anche per i titolari di rapporti di collaborazione il bonus non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a 23.400 euro, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore a 30.000 euro e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, e, pertanto, anche per costoro trova applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020.

 

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