Trasmissione all’Inps dei dati relativi ad erogazioni di fringe benefit

L’Inps, con messaggio 4 gennaio 2024, n. 32, fornisce le indicazioni per la trasmissione dei dati relativi ad erogazione di fringe benefit nei confronti dell’Inps nel momento in cui opera da sostituto.

Il messaggio in trattazione riprende anzitutto la normativa di riferimento, ed in particolare l’articolo 51 del TUIR e la novella temporaneamente apportata dal D.L. n. 48/2023 per l’anno fiscale 2023.

La platea dei destinatari dell’obbligo comunicativo in trattazione è costituita da coloro che nel corso del 2023 abbiano contemporaneamente percepito dai datori di lavoro somme rientranti tra quelle declinate dall’articolo 51, comma 3, TUIR (in particolare fringe benefits e stock options), ed – avendo cessato il proprio rapporto di lavoro – risultino percettori di trattamenti pensionistici da parte dell’Istituto; ciò nell’ottica e con l’intento di poter consentire all’Inps di poter svolgere in maniera corretta e puntuale il proprio ruolo di sostituto d’imposta.

I datori di lavoro interessati da tale obbligo saranno, quindi, tenuti a fornire all’Inps i dati necessari entro il 21 febbraio 2024, attraverso il percorso dedicato all’interno dell’area “Imprese e Liberi Professionisti” presente nel portale Inps.

Ciò al fine di consentire, tra l’altro, la corretta compilazione della certificazione unica per la parte di competenza dell’Istituto.

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