È trasmissibile iure successionis il danno per infortunio che conduca alla morte

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987, ha deciso che il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente:

  1. di danno biologico “terminale”, ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e trasmissibile iure successionis;
  2. di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in grado di percepire la sua situazione e, in particolare, l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida“.

 

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