Trasferimento ritenuto illegittimo: non può essere rifiutato a priori

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 0 febbraio 2022, n. 4404, ha statuito che il lavoratore trasferito può chiedere giudizialmente l’accertamento di illegittimità del provvedimento datoriale, ma non può rifiutarsi aprioristicamente di eseguirlo, potendosi in tal caso configurare una responsabilità disciplinare idonea a fondare il licenziamento per giusta causa. Infatti, in tema di trasferimento adottato in violazione dell’articolo 2103, cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa, in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’articolo 1460, comma 2, cod. civ., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario a buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

 

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