Trasferimento illegittimo: inottemperanza del lavoratore e sanzioni 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 maggio 2022, n. 13895, ha stabilito che l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dev’essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’articolo 1460, comma 2, cod. civ., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede. La relativa verifica, in coerenza con le caratteristiche del rapporto di lavoro riconducibile all’alveo dei contratti a prestazioni corrispettive, dev’essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, dell’entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, dell’incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e, più in generale, sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi, questi, che dovranno essere considerati nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli articoli 35, 36 e 41, Costituzione.

 

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