Trasferimento del lavoratore: la valutazione della legittimità non può entrare nel merito della scelta datoriale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 novembre 2021, n. 32506, ha stabilito che il controllo giudiziale del trasferimento di un lavoratore va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall’articolo 2103, cod. civ., ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea, o meno, a soddisfare tali esigenze o se sia inevitabile.

Nella specie, la Suprema Corte ha rigettato le domande del lavoratore volte a ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti, confermando la legittimità della scelta datoriale laddove sia sorretta da ragioni tecniche, organizzative e produttive, anche nel caso in cui non sia provata l’inutilizzabilità del dipendete nella sede originaria.

 

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