Trasferimento del dirigente sindacale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza  30 giugno 2022, n. 20827 ha stabilito che deve ritenersi illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza e della rappresentanza sindacale unitaria di cui l’interessato è componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro puntualmente regolate nella legge 300/70, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42 comma 6 e 51 comma 2 del decreto legislativo 165/01 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere ex articolo 2103 c.c., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte resterebbe comunque inficiato da una presunzione di anti-sindacalità (nella specie, la S.C. ha escluso che l’incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, potesse condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale).

 

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