Il trasferimento d’azienda esclude il beneficio degli sgravi sulla mobilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2017, n. 10428, ha stabilito che, a differenza della semplice cessione d’azienda, l’ipotesi del trasferimento esclude il beneficio degli sgravi sulla mobilità di cui alla L. 223/1991. Non ha infatti rilievo il disposto dell’articolo 47, comma 5, L. 428/1990, che, nell’escludere l’applicabilità dell’articolo 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di un’azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi. La prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore stesso, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge, il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi in argomento, non traducendosi in un reale incremento occupazionale.

 

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