La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2024, n. 15332, in tema di orario di lavoro, ha ritenuto che il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo; esso, tuttavia, rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione, ovvero si tratti di tempo del quale il lavoratore non può liberamente disporre o che caratterizza intrinsecamente la qualità dell’attività svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.
Tragitto casa-lavoro: quando rientra nell’orario di lavoro?
di Redazione
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