Tfr e cessione d’azienda: obbligazioni retributive di cedente e cessionario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 dicembre 2021, n. 39698, ha stabilito che, in caso di cessione d’azienda assoggettata al regime stabilito dall’articolo 2112, cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del Tfr, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di Tfr maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.

 

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