La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2024, n. 597, ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articolo 2948 cod. civ., n. 4, e articolo 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Termine prescrizionale nel rapporto a tempo indeterminato
di Redazione
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