Temporaneo svolgimento della mansione in luogo diverso: quando si identifica la trasferta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 novembre 2021, n. 32255, ha ritenuto che l’indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore di lavoro, al di fuori dell’ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell’insorgenza del diritto, che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui svolge l’attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per l’identificazione di una trasferta in senso tecnico.

 

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