La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 ottobre 2015, n.20183, ha stabilito che, sulla base di quanto disciplinato dall’art.18 Ccnl Settore sanitario, la temporanea sostituzione da parte del vice-direttore non può essere qualificata come esercizio di mansioni superiori, in quanto le funzioni del direttore vengono frazionate tra più soggetti, quindi non si tratta di una piena ed effettiva sostituzione. Per di più, il difetto di incarico di sovraordinazione integra la mancanza dei relativi poteri e responsabilità. La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso proposto da un dipendente di un struttura sanitaria con la qualifica di vice-direttore, che aveva sostituito il suo superiore in periodi di ferie o di malattia.
Temporanea sostituzione del direttore e esercizio di mansioni superiori
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