La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2016, n.8235, ha stabilito che è tardiva l’ulteriore contestazione disciplinare al lavoratore incolpato, che rappresenta invece l’ultima frazione di un’unica condotta che integra il medesimo inadempimento sul piano disciplinare. L’esercizio del potere disciplinare come mera “riesumazione” di un precedente procedimento è altresì surrettizio, a fronte dell’inidoneità della prima parziale iniziativa disciplinare a dar luogo, stante il sancito annullamento del disposto licenziamento, al perseguito effetto estintivo del rapporto. La Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore incolpato di non aver compiuto presso un cliente della casa farmaceutica una serie di visite periodiche. La decisione è in virtù dell’annullamento del precedente licenziamento disciplinare adottato per un’analoga omissione.
Tempestività nella contestazione della condotta disciplinare
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