La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 19 maggio 2016, n. 10356, ha chiarito che e’ legittimo e tempestivo il licenziamento disciplinare anche se intimato a distanza di un anno e mezzo dalla scoperta dell’infrazione. Rileva, infatti, non l’astratta conoscibilità dell’infrazione, ma il momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza. Non sono quindi sufficienti meri sospetti per procedere con la contestazione ancora prima di conoscere l’esito delle verifiche in corso. Diversamente, il datore di lavoro dovrebbe anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi, necessari per valutare le giustificazioni eventuali del lavoratore.
Tempestività del licenziamento disciplinare
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