Tacito mutuo consenso a risolvere: circostanze e prove

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 novembre 2016, n. 22489, ha deciso che per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze dalla cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso). In proposito non costituiscono significative circostanze l’avere il lavoratore, nelle more, percepito il Tfr e/o cercato o trovato nuova occupazione.

 

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