La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2016, n.8236, ha stabilito che per insubordinazione si deve intendere esclusivamente la condotta di colui che rifiuta di ottemperare a una direttiva o a un ordine, giustificato e legittimo, di svolgere una diversa attività o un diverso compito. Pertanto, il dipendente che nell’orario di lavoro e usando strumentazione aziendale esegua attività per conto proprio, non commette insubordinazione, ma piuttosto appropriazione indebita; di conseguenza non può essere licenziato.
Svolgimento attività personali in orario di lavoro: no al licenziamento
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026
Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026
