La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 aprile 2016, n.7685, ha stabilito che, in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (c.d. periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento.
Svolgere altra attività nel periodo intermedio non riduce l’aliunde perceptum
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