La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 luglio 2023, n. 20284, ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicché in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell’astratta previsione della contrattazione collettiva (nella specie, relativa alla condotta di un dipendente accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna, la Corte ha sottolineato che la condotta, pur se deprecabile, non era in grado di influire sul rapporto di lavoro, neppure in via indiretta, né sul piano del clamore mediatico).
Sussistenza del grave nocumento tipizzato in caso di licenziamento
di Redazione
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