Superamento comporto: la tempestività del licenziamento va valutata caso per caso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 giugno 2017, n. 15973, ha stabilito che per il licenziamento dovuto al superamento del periodo di comporto il requisito della tempestività non consiste in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma è oggetto di una valutazione di congruità riferita al singolo caso concreto. Il lavoratore è tenuto a provare che l’intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso vìola i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, tanto che è fondato e legittimo ritenere integrata la volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.

 

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