Superamento comporto: licenziamento individuale legittimo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 febbraio 2020, n. 2527, ha ritenuto che, posta la specialità della disciplina che regola la fattispecie di recesso del datore di lavoro, se pur vero è che quest’ultimo non può recedere unilateralmente prima del superamento del periodo di comporto, è vero anche che, superato tale limite, il recesso è legittimo anche senza la necessità della prova del giustificato motivo oggettivo, della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa e della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

 

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