Superamento del comporto da parte del dipendente disabile e ragionevoli accorgimenti da parte del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 novembre 2024, n. 30095, ha ritenuto che la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore – o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza – da parte del datore di lavoro fa sorgere l’onere datoriale – a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore – di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall’articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003, la cui adozione presuppone l’interlocuzione e il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo.

 

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