Successione di contratti a termine: periodi lavorati estranei al risarcimento

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 16 luglio 2015, n.14899, ha stabilito che, nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, gli intervalli non lavorati fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare a effettuarli, non implicano il diritto alla retribuzione e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, mentre i periodi lavorati danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

 

Pertanto, secondo la Cassazione, l’indennità omnicomprensiva prevista dall’art.32, L. n.183/10, risarcisce il danno subito per il mancato lavoro in tutte le sue conseguenze retributive e contributive. Diversamente, per i periodi lavorati spetta la retribuzione, la quale non è ricompresa nell’indennità omnicomprensiva.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto