Successione di contratti a termine: periodi lavorati estranei al risarcimento

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 16 luglio 2015, n.14899, ha stabilito che, nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, gli intervalli non lavorati fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare a effettuarli, non implicano il diritto alla retribuzione e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, mentre i periodi lavorati danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

 

Pertanto, secondo la Cassazione, l’indennità omnicomprensiva prevista dall’art.32, L. n.183/10, risarcisce il danno subito per il mancato lavoro in tutte le sue conseguenze retributive e contributive. Diversamente, per i periodi lavorati spetta la retribuzione, la quale non è ricompresa nell’indennità omnicomprensiva.

 

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