Subordinazione: la saltuaria presenza del datore non inficia il potere di direzione e controllo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2018, n. 280, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, ha ritenuto che il requisito fondamentale ai fini della sussistenza di quest’ultimo è lo specifico vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende direttamente dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. Non si pongono in contrasto con il potere di direzione e controllo del datore di lavoro la saltuaria presenza di quest’ultimo nell’esercizio commerciale, né, tantomeno, la semplicità e ripetitività dei compiti di commessa, che non richiedono direttive e controlli continuativi e penetranti.

 

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