Studi professionali: il professionista in malattia non paga i dipendenti solo per il periodo in cui l’attività è interrotta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30987, ha ritenuto che, in materia di lavoro, il professionista in malattia non paga i dipendenti solo per il periodo in cui l’attività è interrotta. La semplice sospensione degli impiegati dal servizio non lo esonera, pertanto, dal corrispondere la retribuzione, se non è dimostrata una perdurante causa di forza maggiore. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che l’articolo 124, Ccnl Studi professionali, stabilisce che al lavoratore che venga sospeso per fatto connesso al datore di lavoro e avulso dalla volontà del suddetto dipendente debba esser corrisposta l’ordinaria retribuzione per tutto il tempo della sospensione, salvo il “caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore”.

 

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