Studi professionali: il professionista in malattia non paga i dipendenti solo per il periodo in cui l’attività è interrotta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30987, ha ritenuto che, in materia di lavoro, il professionista in malattia non paga i dipendenti solo per il periodo in cui l’attività è interrotta. La semplice sospensione degli impiegati dal servizio non lo esonera, pertanto, dal corrispondere la retribuzione, se non è dimostrata una perdurante causa di forza maggiore. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che l’articolo 124, Ccnl Studi professionali, stabilisce che al lavoratore che venga sospeso per fatto connesso al datore di lavoro e avulso dalla volontà del suddetto dipendente debba esser corrisposta l’ordinaria retribuzione per tutto il tempo della sospensione, salvo il “caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore”.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto