La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2024, n. 701, ha stabilito che in ragione della tutela assicuratagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all’ articolo 2116, comma 1, cod. civ. , e di quella risarcitoria di cui all’ articolo 2116, comma 2, cod. civ. , il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l’inadempimento dell’obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali.
Spazio di azione del lavoratore in caso di omissione contributiva datoriale
di Redazione
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