La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 9 gennaio 2024, n. 701, ha stabilito che in ragione della tutela assicuratagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all’ articolo 2116, comma 1, cod. civ. , e di quella risarcitoria di cui all’ articolo 2116, comma 2, cod. civ. , il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l’inadempimento dell’obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali.
Spazio di azione del lavoratore in caso di omissione contributiva datoriale
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026
Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
