La Cassazione Civile, con sentenza 23 dicembre 2022, n. 37716, ha stabilito che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, di cui ha l’onere di provare l’esistenza, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva. Ne consegue che il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro genera un’ipotesi di “mora credendi”; pertanto, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
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