La soppressione del posto presso il terzo distaccato non integra gmo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996, ha deciso che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del motivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante. Su quest’ultimo ricade anche l’onere di provare, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva. Pertanto, la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato non è sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto