Somministrazione per sostituzione: nominativo non necessario in organizzazioni complesse

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3463, ha escluso che per i contratti a termine e o anche per i contratti di lavoro somministrato a termine, stipulati nelle realtà aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita a una singola persona, ma piuttosto a una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta, sia necessaria l’indicazione del nominativo della persona da sostituire, qualora l’esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi – indicati in maniera esemplificativa e di certo non tassativa dalla Corte di legittimità nella citata sentenza – che devono essere tali da consentire il controllo di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale a una specifica finalità.

 

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