Somme indebitamente ricevute e soggette a tassazione: restituzione al datore di lavoro

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 8/E del 14 luglio 2021, ha offerto chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo di recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Sul punto, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’articolo 150, D.L. 34/2021 (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto nell’articolo 10, Tuir, il comma 2-bis, con il quale è stata espressamente prevista la c.d. modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d-bis).

La disposizione interviene nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, in base al quale la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

 

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