Sinistro stradale: criteri di liquidazione del danno da incapacità lavorativa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4557, ha stabilito che, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente riportata dopo un sinistro stradale su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni.

 

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