Sgravi contributivi: variazione della classificazione da parte dell’Inps e perdita dei benefici

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115, ha stabilito che, sebbene l’individuazione dei soggetti destinatari del beneficio degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d’incentivazione applicabile ratione temporis (quale, in specie, la L. 1089/1968), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali ex articolo 49, L. 88/1989, di talché, per accertare il carattere industriale dell’attività, rileva pur sempre la definizione dell’articolo 2195, n. 1, cod. civ., resta nondimeno fermo che, in base all’articolo 3, comma 8, L. 335/1995, i provvedimenti adottati d’ufficio dall’Inps di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

 

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