Secondo lavoro del dipendente: licenziamento solo per concreta incompatibilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2017, n. 13196, ha ritenuto che l’unica interpretazione che rende legittima la previsione regolamentare è quella che esige, anche per l’esercizio di un’attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro, al pari delle altre occupazioni o attività, una verifica di incompatibilità in concreto tra l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio o la conciliabilità con il decoro dell’Ente (nel caso di specie, se la policy aziendale prevede il divieto di concorrenza anche nel caso di un dipendente part-time, il giudice del merito è tenuto a verificare l’incompatibilità dell’orario di lavoro; diversamente, non sarà possibile licenziare per giusta causa il lavoratore solo perché svolge una seconda attività).

 

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