La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2016, n.1350, ha stabilito che, in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga, come nel caso in esame, una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale.
Sciopero per rifiuto a sostituire il collega assente: sanzione legittima
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