La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 dicembre 2015, n.24653, ha deciso che non rientra nella tutela dell’art.40 Cost. l’astensione dal lavoro proclamata ad oltranza e senza una modalità predefinita, lasciando libero arbitrio al singolo lavoratore la modalità della sua adesione. I c.d. scioperi a scacchiera o a singhiozzo, ovvero forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee, possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all’integrità e funzionalità degli impianti o quando pregiudichino la produttività stessa dell’azienda, compromettendo l’organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell’impresa. In conclusione, le modalità di esecuzione non possono essere rimesse ai singoli lavoratori, poiché, nel concreto, si impedisce al datore di lavoro di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale. In tali termini, è stato accolto il ricorso proposto da un supermercato volto a riconoscere l’illiceità delle modalità di attuazione dello sciopero previste nella proclamazione in cui i lavoratori erano invitati a scegliere la modalità con cui astenersi dalla prestazione.
Sciopero a oltranza: la modalità deve essere predefinita
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