La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2023, n. 26343, ha stabilito che il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio di cui all’articolo 33, comma 5, Legge n. 104/1992 (nel testo modificato dalla Legge n. 53/2000 e dalla Legge n. 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro. Tanto si desume sia dal tenore letterale della norma che dalla funzione solidaristica della disciplina posta a tutela e a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, diritti previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 18/2009. In sostanza il diritto non si configura come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” contenuto nell’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.
Scelta della sede di lavoro in caso di assistenza a disabile
di Redazione
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