Scelta della sede di lavoro in caso di assistenza a disabile

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2023, n. 26343, ha stabilito che il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio di cui all’articolo 33, comma 5, Legge n. 104/1992 (nel testo modificato dalla Legge n. 53/2000 e dalla Legge n. 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro. Tanto si desume sia dal tenore letterale della norma che dalla funzione solidaristica della disciplina posta a tutela e a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, diritti previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 18/2009. In sostanza il diritto non si configura come assoluto e illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” contenuto nell’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto