Sanzioni per licenziamento nullo ma non per licenziamento inefficace

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 novembre 2017, n. 27450, ha stabilito che, in caso di nullità del licenziamento, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000; nel caso, invece, di inefficacia del licenziamento, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.

 

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