La sanzione espulsiva prevista nel Ccnl o nel codice disciplinare non è vincolante per il giudice

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 novembre 2024, n. 29139, ha ritenuto che la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119 c.c., da condurre alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. In tale prospettiva la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, di cui all’articolo 2119, cod. civ..

 

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