Sanzionabile disciplinarmente lo sciopero non approvato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28 agosto 2015, n. 17288, ha stabilito che, una volta che la Commissione di garanzia abbia dichiarato l’illegittimità dello stato di agitazione per tempi e modi della sua proclamazione e attuazione, il singolo lavoratore non può opporvisi, esercitando una forma di autotutela individuale che l’ordinamento non consente in casi del genere.

Ne consegue che è facoltà del datore di lavoro infliggere le relative sanzioni disciplinari al lavoratore che aderisca allo sciopero non autorizzato. La locuzione “sanzione disciplinare” utilizzata nel testo normativo si riferisce espressamente al potere disciplinare dal datore di lavoro. Tale responsabilità disciplinare va logicamente distinta dalle sanzioni irrogabili dalla Commissione di garanzia, la quale si interfaccia esclusivamente con i soggetti collettivi. La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso di alcuni dipendenti di un’amministrazione comunale che hanno impugnato la sentenza confermativa della sanzioni disciplinari loro irrogate per aver preso parte ad alcuni scioperi indetti dall’organizzazione dei lavoratori in violazione della L. 146/90 sui servizi pubblici essenziali.

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