La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2024, n. 26390, ha stabilito che la responsabilità dell’imprenditore, ex articolo 2087, cod. civ., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d’indagare l’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
La fattispecie oggetto della pronuncia è relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius a causa di una neoplasia polmonare asseritamente contratta da quest’ultimo nello svolgimento delle mansioni di saldatore presso uno stabilimento siderurgico.
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: responsabilità oggettiva dell’imprenditore
di Redazione
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