Ruolo funzionale della conciliazione e genuina manifestazione di volontà del lavoratore

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2024, n. 1975, ha stabilito che in tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell’accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell’articolo 412–ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all’effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.

 

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