La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 settembre 2024, n. 23850, ha stabilito che il rappresentante sindacale, pur essendo un lavoratore subordinato, non è soggetto al vincolo di subordinazione rispetto al datore di lavoro per l’attività sindacale svolta, in quanto tale attività è costituzionalmente garantita e mira alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori. Tuttavia, l’esercizio del diritto di critica deve rispettare i limiti della correttezza formale e non deve sfociare nell’attribuzione di qualità disonorevoli o riferimenti denigratori non provati all’impresa o ai dirigenti per evitare sanzioni disciplinari.
Rls: diritto di critica sindacale e tutele al pari dei lavoratori sindacalisti
di Redazione
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