Rito del lavoro: il termine per la notifica del ricorso in appello non è perentorio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2017, n. 6464, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello di Roma che dichiara improcedibile nel rito del lavoro il ricorso in appello notificato successivamente al decorso del termine di giorni 10 previsto dall’articolo 435, comma 2, c.p.c., ma nell’osservanza del termine minimo di comparizione previsto dall’articolo 435, comma 3, c.p.c., dovendosi osservare che il primo non ha carattere perentorio e la sua inosservanza – non sanzionata ex lege – non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che risulti rispettato il termine di comparizione che deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione, trattandosi di termine direttamente incidente sulle garanzie di difesa dell’appellato.

 

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