Rito del lavoro: esercizio di poteri officiosi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 marzo 2018, n. 7694, ha stabilito che nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex articolo 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.

 

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