Rito del lavoro: condizioni di denuncia del mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2020, n. 17788, ha stabilito che, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, e allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio, non potendo ammettersi in alcun modo una sollecitazione dei poteri istruttori meramente “esplorativa”.

 

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