Rito del lavoro: poteri istruttori

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21204, ha ritenuto che, nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex articoli 421 e 437, c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato tempestivamente l’esercizio, indicando una “pista probatoria” e i relativi mezzi di prova, in quanto, diversamente, si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito.

 

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